Spesso, ignoriamo di avere bisogno delle cose di cui avremmo più bisogno.

 

Immaginiamo di essere impossibilitati a muoverci, ma di dover, esattamente quel giorno, a quell’ora e in quel luogo, andare a firmare dei documenti importantissimi. Esisterà pure, o no, un modo per farlo a distanza?

 

Voi potreste rispondere “Ma una firma è una firma, deve necessariamente essere scritta a mano per poter essere riconoscibile”.

 

E invece esiste già un sistema di autenticazione digitale dei documenti di validità giuridicamente riconosciuta. Si tratta della Firma Elettronica che, per la precisione, si distingue in:

 

 

·      Firma Elettronica Semplice o Debole, cosiddetta in quanto dà “solo” un’autenticazione informatica ad un documento elettronico e che consiste, appunto, in una serie di dati in forma elettronica;

 

·      Firma Elettronica Avanzata, connessa unicamente al firmatario, implica che i dati sottoscritti siano collegati alla firma stessa affinché si possa procedere all’identificazione di ogni successiva modifica del documento firmato.

 

·      Firma Elettronica Grafometrica viene apposta con un movimento manuale analogo a quello che si farebbe firmando su carta, compiuto però su un dispositivo capace di riconoscere e acquisire i movimenti della mano che solitamente impugna una penna (es. firma su tablet);

 

·      Firma Elettronica Qualificata, pensata per assicurare in modo univoco l’identificazione del titolare e legalmente equivalente a una firma autografa, si basa su un attestato elettronico che lega i dati di convalida della firma a una persona e ne conferma nome o pseudonimo. Tale certificato deve essere rilasciato da un’organizzazione prestatrice di servizi fiduciari qualificata, che rispetti i requisiti definiti nel regolamento eIDAS.

 

 

Attenzione a distinguere la Firma Elettronica da quella Digitale.

 

Quest’ultima, infatti, utilizzabile mediante qualsiasi software o dispositivo, si basa su una coppia di chiavi crittografiche di tipo asimmetrico (una pubblica e l’altra privata), sotto il controllo esclusivo del sottoscrittore. Deve essere assegnata da parte di un ente qualificato e riconosciuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

 

Ne esiste un ulteriore sottotipo, la Firma Digitale Remota, che non comporta installazione di hardware e può essere effettuata tramite accesso a reti Intranet e Internet da qualsiasi device.

 

 

Insomma, la Firma Elettronica potrebbe rappresentare per molti il classico “uovo di colombo” digitale: una necessità apparentemente elementare cui eppure, o forse proprio per questo, nessuno pensa mai. Certamente, dal febbraio scorso, costituisce un obbligo legale per qualunque azienda e a questo occorrerà pensare per forza.